per la qualità

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Legge quadro sulla qualità architettonica - ddl Urbani
Primi raffronti con ddl precedenti ed in particolare con ddl Urbani

IRispetto ai disegni di legge precedenti, ed in particolare il ddl Urbani, quello in corso se ne differenzia per alcuni dettagli forse significativi:

a) viene data evidenza ai fini delle azioni di promozione e tutela della qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica: salvaguardia del paesaggio, dello sviluppo sostenibile nonchè del miglioramento della vivibilità dell'ambiente urbano e della qualità della vita.

b) non viene data alcuna definizione della qualità da "promuovere" e da "tutelare";

c) viene data esplicitazione all'ambito di applicazione della legge: "sono compresi nell'ambito di applicazione della presente legge i progetti di trasformazione del territorio e, in particolare, ogni atto che riguarda l'inserimento di nuove opere nei diversi contesti naturali ed urbani, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, la realizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture";

d) viene stabilito l'obbligo di inserire opere d'arte nei nuovi edifici pubblici (del costo complessivo pari o superiore a un milone di euro), del valore non inferiore al 2% della spesa totale prevista per i lavori di costruzione, pena la non approvabiltà del progetto definitivo, ovvero la non collaudabilità fino all'adempomento.

e) non si rinvengono più norme di coordinamento con altre disposizioni normative (es. con la normativa sui lavori pubblici).

Risalta il fatto che sia compresa anche "la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali", ovvero due interessi che già costituiscono "l'oggetto" del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 42/2004I - ved. Dossier Tecnojus).

I concetti: di qualità, ambiente urbano, contesti ..

Il disegno di legge, come già evidenziato, non riproduce una nozione (legale) di "qualità archiettonica" oggetto di "promozione e tutela", percui la qualità di riferimento potrebbe essere indifferentemente una qualità di prodotto (di esito: estetico, funzionale, ecc..) e/o di processo.

Invero non risulta definito nemmeno "l'opera architettonica" cui riferire la qualità, visto che il dibattito giuridico pare incentrato su tutt'altri termini (edilizia civile, opera igienico-sanitaria, ecc..), fatta eccezione per un pur marginale riferimento alla "realizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture" (cfr. art. 2).

Anche altri riferimenti importanti pare difettano di definizione, quali l'ambiente urbano, la vivibilità, la qualità della vita.

Le questioni definitorie non sembrano essere marginali e confinate nel solo ambito accademico o giuridico, specie per il riconosciuto "valore culturale e sociale dell'architettura" (ved. relazione illustrativa al progetto).

 

La prestazione professionale e le competenze

Il denominatore comune tra questo ddl e i precedenti pare essere l'evidenza che la progettazione si caratterizza per un momento ideativo e uno realizzativo, ovvero di due momenti distinti.

Così è, infatti: i processi che governano il momento creativo sono (e forse devono) rimanere diversi (non avulsi) dal momento realizzativo, nel quale ricomprendere anche le fasi "amministrative" propedeutiche alla cantierizzazione (per l'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati).

 

Commenti

  • i concetti di riferimento;
  • la prestazione professionale e le competenze;

 

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