Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale - legge 24 dicembre 2003, n. 378 (GU 17 gennaio 2004, n. 13).
Le finalità della legge sono elencate all'articolo 1: salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale, realizzate tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.
Le tipologie di architettura rurale di riferimento riguardano insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali. La loro individuazione dovrà avvenire con decreto del ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con i ministeri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta delle regioni interessate.
La salvaguardia e valorizzazione consisterà nella definizione di criteri tecnico-scientifici che dovranno essere seguiti per realizzare gli interventi di conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali al fine di assicurare il risanamento conservativo e il recupero funzionale, con riferimento anche a modalità e tecniche costruttive coerenti con i principi dell'architettura biologica.
Le Regioni, dunque, possono proporre al Ministero le tipologie di architettura rurale, e possono altresìdi provvedere al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali, anche attraverso la predisposizione di apppositi programmi (redatti secondo le direttive impartite dalla legge - art. 2).
La legge prevede di contribuire, unitamente alle Regioni e ad eventuali sponsorizzazioni, con un fondo nazionale che, per gli anni 2003,2004 e 2005, è stato determinato in 8 milioni di euro. La ripartizione del fondo, evidentemente, risulta disciplinata dalla legge.
Architettura rurale: Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi - di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 378 (GU 17 gennaio 2004, n. 13).
Le tipologie di architettura rurale di cui alla Legge sono individuabili negli edifici ed insediamenti, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, che siano testimonianze significative, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunita' rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio.
Rientrano nelle predette tipologie, costituendone parte integrante, gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attivita' agricole. Vi rientrano altresi' le testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unita' storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari.
Sono, altresi', elementi distintivi e costitutivi delle tipologie di architetture rurali, in particolare, le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilita' rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni della religiosita' locale.
Ai beni appartenenti alle tipologie di architetture rurali, che rivestono l'interesse storico, artistico o etnoantropologico previsto dall'art. 10 del Codice dei beni culturali e dei paesaggi, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le relative disposizioni di tutela.
Gli interventi sui beni appartenenti alle tipologie di architettura rurale vincolati, sono disciplinati dagli articoli 20 e seguenti del Codice. Agli altri beni comunque ascrivibili alle tipologie cui fa riferimento il comma 1 si applicano le disposizioni vigenti in materia urbanistica e edilizia, nel rispetto dei criteri tecnico-scientifici di cui agli articoli 2 e 3.
Sono ammissibili al contributo previsto dalla Legge le unita' d'intervento di ampiezza tale da essere riconoscibili per le caratteristiche storico-antropologiche e spaziali e da consentire un uso compatibile con le caratteristiche originarie.
Sono considerati prioritari gli interventi preordinati alla ricomposizione del rapporto funzionale tra insediamento e spazio produttivo e, in particolare, tra immobili e terreni agrari.
Nell'ambito dell'unita' minima d'intervento, previa redazione di adeguati studi e rilievi, costituenti parte integrante del progetto e volti a documentare analiticamente i caratteri storico-architettonici e costruttivi delle tipologie di architettura rurale sono ammessi:
a) gli spostamenti minimi in verticale dei solai interni, nei soli casi in cui le altezze esistenti rendano i locali inidonei alle destinazioni d'uso abitative, produttive e aziendali;
b) la ricomposizione e la riorganizzazione degli spazi interni nella misura strettamente necessaria all'adeguamento tecnologico e funzionale;
c) le modifiche delle destinazioni d'uso per comprovate esigenze abitative, produttive ed aziendali, purche' non ne compromettano l'immagine architettonica e la struttura storica;
d) la ricostituzione di edifici non piu' abitati o utilizzati le cui strutture in elevazione si siano anche in parte mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione iconografica attestante le utilizzazioni agricole tradizionali di cui all'art. 1, comma 1, della legge.
Gli interventi sono in ogni caso coerenti con il mantenimento della struttura architettonica e del tessuto insediativo. Non sono ammesse modificazioni di volumi, sopraelevazioni e trasformazioni dei loro elementi costitutivi ed accessori, quali, ad esempio, scale esterne, logge, porticati. E' vietata qualsiasi modificazione dimensionale delle aperture esistenti, nonche' la realizzazione di nuove aperture che alterino significativamente l'aspetto esteriore dell'edificio.
Sono ammessi interventi di riuso funzionali all'esercizio di attivita' agricole che richiedano maggiori superfici o volumetrie, a condizione che ne sia dimostrata la necessita' ai fini dell'esercizio delle attivita' stesse. A tal fine e' consentita l'aggiunta di parti nuove, purche' compatibili con le parti preesistenti e rispettose delle tradizioni edilizie locali.
I progetti relativi alle architetture rurali in zone sismiche sono ammessi a contributo solo qualora prevedano interventi di miglioramento sismico ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni.
Specifiche tecniche
(Materiali). Gli interventi di restauro, di adeguamento e di ricostruzione degli interventi ammessi a contributo, sono di regola effettuati con l'impiego di materiali appartenenti alla tradizione locale.
(Murature). La conservazione, il consolidamento, il ripristino e, nei casi ammessi, la ricostruzione delle murature, sono attuati con l'impiego di tecniche definite in continuita' con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali.
(Solai, volte, coperture). Le strutture orizzontali (solai in legno, volte) sono di regola mantenute nelle loro caratteristiche costruttive. La conservazione, la manutenzione, il restauro e il ripristino delle coperture sono attuati con tecniche definite in continuita' con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali, estese agli elementi accessori (comignoli, gronde, doccioni), fatti salvi gli adeguamenti necessari quali l'impermeabilizzazione e la coibentazione, con esclusione della modifica delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze.
(Facciate e superfici esterne). La conservazione e il restauro delle facciate e delle superfici esterne sono attuati sulla base della valutazione analitica delle tecniche tradizionali, dei materiali e delle successive trasformazioni. Il ripristino generalizzato dell'intonaco su superfici in pietra o in laterizio, al presente a vista, appartenenti ad edifici anteriori al XIX secolo e' consentito solo se rispondente ad esigenze di un corretto e rigoroso restauro. La rimozione degli intonaci tradizionali e' di norma vietata.
(Infissi e serramenti). Il rinnovo degli infissi esterni e' sottoposto alle limitazioni derivanti dal mantenimento dell'omogeneita' tecnologica propria della tradizione locale. A tal fine dovranno essere utilizzati materiali e tecniche della tradizione locale ed elementi propri dell'edilizia rurale (ante, oscuri, persiane) e non potranno essere impiegati materiali plastici, alluminio anodizzato e leghe metalliche in genere. I portoncini, le cancellate, le inferriate, e gli altri elementi di chiusura e apertura di vani che siano espressione della tradizione locale sono preferibilmente conservati o restaurati; altrimenti sono realizzati con tecniche e materiali uguali o simili agli originali.
(Pavimentazioni esterne e recinzioni). Le pavimentazioni tradizionali degli spazi aperti o porticati (acciottolati, lastricati, ammattonati) e gli elementi di recinzione e perimetrazione (muri, steccati, barriere) sono mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione e consistenza materiale, di struttura, di disegno, escludendo interventi distruttivi o sostitutivi con materiali non conformi.
(Servizi e impianti tecnologici). E' ammesso l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici, purche' non alterino la struttura statica degli edifici e l'immagine complessiva degli ambiti storico-antropologici di riferimento.
Con la direttiva del 30 ottobre 2008, in G.U. n. 286 del 6-12-2008, il Ministero dei Beni Culturali interviene in materia di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale di cui alla legge 24-12-2003 n. 378.